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COMMISSIONE MEDICO OSPEDALIERA

 

Le Commissioni Medico Ospedaliere, di prima e di seconda istanza, esprimono giudizi sanitari previsti dall’Articolo 198 dell’Ordinamento Militare. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Le Commissioni effettuano tutti gli accertamenti medico legali. Sono costituite presso i Dipartimenti Militari di medicina legale. Solitamente la Commissione è composta da 3 ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Sono regolamentate dall’Art. 193 all’Art. 198 del Codice di Ordinamento Militare.

Vediamo quindi, come funziona una CMO, quali sono le sue regolamentazioni, come accedere alla prima e alla seconda istanza, quale documentazione va prodotta e presentata.

ART. 193 – Commissioni Medico Ospedaliere interforze di Prima Istanza

Le Commissioni, effettuano gli accertamenti medico legali in materia di:

  1. a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze Armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell’esposizione a materiale bellico
  2. b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all’Articolo 1895 e all’Articolo 1896
  3. c) impiego del personale delle Forze di Polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 Ottobre 1981, N. 738
  4. d) transito nell’impiego civile di cui all’Art. 930
  5. e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla Legge 25 Febbraio 1992, N. 210

Le Commissioni Medico Ospedaliere sono incardinate

  1. a) presso il Policlinico militare con sede in Roma
  2. b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto
  3. c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale

La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze Armate diverse o di appartenenti a Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di Presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza Armata o di Polizia di appartenenza.

Cari amici, questo è un tema molto importante per chi decide di affrontare la delicata fase del Transito, non perdetevi i prossimi articoli. Condividete e Buona Lettura!

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