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ISTANZA LEGGE 104/92

QUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGARE ALLA DOMANDA PERMESSI EX LEGE 104/92?

 

Il dipendente, in allegato all’istanza di riconoscimento dei benefici ex lege 104/92, ha l’onere di produrre il verbale di accertamento dell’handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’Art. 3, comma 3, Legge 104/92, redatto dalla Commissione Medica ASL e convalidato dall’INPS. Inoltre, il dipendente è tenuto a rendere e sottoscrivere, quali parti integranti e sostanziali della domanda di riconoscimento dei benefici e sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni sostitutive di certificazione sulle seguenti circostanze:

  • il proprio stato civile (celibe/nubile, coniugato, divorziato, vedovo)
  • la residenza ed il domicilio (se diverso dalla residenza) della persona da assistere
  • il grado di parentela o affinità con la persona da assistere
  • l’inesistenza di altro familiare che, nella qualità di lavoratore dipendente, usufruisca dei benefici per lo stesso soggetto portatore di handicap
  • la circostanza che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture che assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica, salve le eccezioni da documentare con certificazione medica
  • nel solo caso in cui il dipendente che presta assistenza sia parente/affine di 3° grado con il familiare da assistere
  • l’impegno a comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni delle situazioni autocertificate nell’istanza

A tal proposito, appare opportuno richiamare l’Art. 76, comma 2, DPR N. 445/2000, il quale stabilisce che persino la semplice “esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso

L’Art. 6 del Decreto Legislativo 119/2011 prescrive ulteriore documentazione nel caso in cui il lavoratore debba assistere il familiare disabile residente in un Comune distante più di 150 Km rispetto a quello di sua residenza. E’ necessaria l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea attestante la sua effettiva presenza presso il familiare da assistere.

NON è idonea la semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.
In difetto della suddetta documentazione, il diritto non può essere riconosciuto.

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Buona lettura!

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