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LEGGE 104/92 PERMESSI

PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI LA CONCESSIONE DEI PERMESSI

 

La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili, il legislatore ha sancito nell’Art.3 cosa si intende per persona disabile “colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”

La disciplina voluta dal legislatore però, tiene anche in considerazione altre persone oltre al disabile: se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell’unione civile e parenti (entro determinati gradi di parentela), divengono anch’essi fruitori delle misure previste dalla Legge.

Esistono a tale proposito due presupposti legittimanti la concessione dei permessi:

  • Presupposto OGGETTIVO – chi presenta domanda è anche il disabile. Ai sensi dell’Art. 20 della Legge 102/2009, l’accertamento definitivo sulla sussistenza dell’handicap compete, in via esclusiva, all’INPS, che rilascia il relativo verbale previa convalida, da parte della Commissione Medica di Verifica, del giudizio espresso dalla competente Commissione Medica ASL integrata da un operatore sociale, nei casi da esaminare, in servizio presso la stessa ASL. Pertanto, l’istanza di accertamento dell’handicap deve essere presentata all’INPS. Acquisito il verbale di accertamento dell’handicap in situazione di gravità ed acclarata, altresì, la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dall’Art. 33 l’Ente di impiego ha l’obbligo di accordare i permessi al dipendente che li richieda
  • Presupposto SOGGETTIVO – chi presenta domanda non è anche il disabile. Vincolo è il grado di parentela. L’Art. 24 della Legge 183/2010 ha riconosciuto la legittimazione alla fruizione dei permessi al lavoratore dipendente che debba assistere uno o più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità. Soggetti alla norma sono il coniuge (anche legalmente separato), la parte di un’unione civile, i parenti entro il 2° grado (padre, madre, figli, nonni, nipoti, sorelle/fratelli), gli affini entro il 2° grado (suoceri, generi, cognati, nuore)

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