ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CON FIGLI
Il Dipendente con figli minori fino a tre anni può richiedere l’assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa a condizione della sussistenza di un posto vacante e disponibile corrispondente alla posizione retributiva posseduta dall’interessato/a. Tale assegnazione temporanea può avvenire in ambito Difesa o anche presso altra Amministrazione previo assenso sia dell’Amministrazione di appartenenza e sia di quella di destinazione per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni. Anche in tale caso l’onere della spesa è a carico dell’Amministrazione di destinazione.
Quando si può richiedere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’Art.42 bis Decreto 151/2001?
Il beneficio può essere richiesto entro il compimento del terzo anno di vita del minore e, il periodo di assegnazione, qualora concesso, avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio (Es. al dipendente potrà essere concessa l’assegnazione temporanea fino al raggiungimento dei 5 anni di età del proprio figlio nel caso in cui la domanda è stata presentata al compimento del secondo anno di vita dello stesso)
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
Il dipendente dovrà produrre tale documentazione:
– Autocertificazione attestante il proprio stato di famiglia, ai sensi della normativa vigente, in cui si evince la presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni
– Attestazione del datore di lavoro del coniuge ove venga indicata la sede dove esercita la propria attività lavorativa e la costanza del rapporto di lavoro o autocertificazione sottoscritta dal coniuge ai sensi della normativa vigente
Cari amici, tratteremo nel prossimo articolo la Mobilità Interna e approfondiremo l’Assegnazione Temporanea di Comando. Condividete l’articolo con amici e colleghi. Buona lettura!