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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN AMBITO MILITARE

RICONGIUNGIMENTI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE MILITARE

 

Come è noto, l’istituto del ricongiungimento familiare consente al pubblico dipendente coniugato (anche soltanto convivente), con prole di età pari od inferiore a tre anni, di chiedere di essere trasferito temporaneamente (e comunque per un periodo non superiore a tre anni) nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. E in ambito militare?! Il tema merita di certo di essere affrontato per fornire chiarimenti utili agli interessati, specie in considerazione della sua innegabile rilevanza pratica.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per fornire una risposta al nostro interrogativo è necessario fare riferimento alle disposizioni normative che regolano il ricongiungimento familiare nel nostro ordinamento. Occorre guardare in proposito al D. Lgs. N. 151/2001Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Il menzionato Decreto disciplina all’Art. 42-bis la “Assegnazione Temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche” Si stabilisce al riguardo che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’Articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, N. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione” E si aggiunge altresì che “l’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”

A ben vedere, la suddetta disposizione non riguarda tuttavia di per sé i Militari, ma il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, tra i quali non rientra, per espresso disposto dell’Art. 3 del medesimo D. Lgs N. 165/2001 il Personale Militare e delle Forze di Polizia di Stato. Viene allora in rilievo l’Art. 1493 del Codice dell’Ordinamento Militare, D. Lgs N. 66/2010, il quale prevede espressamente che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternità e paternità” L’Art. 1493 appena citato, offre già di per sé la risposta al quesito che ci eravamo posti inizialmente: in virtù del richiamo in esso previsto, l’intera normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità deve ritenersi applicabile anche ai Militari, e con essa anche lo specifico istituto del ricongiungimento familiare.

Sono necessarie però alcune precisazioni.

– L’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito” è stato inteso dalla giurisprudenza nel senso dell’attribuzione all’Amministrazione Militare “di un peculiare potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici” In buona sostanza, se da un lato il ricongiungimento familiare si applica anche ai Militari, dall’altro, il loro particolare status legittima il riconoscimento in capo agli uffici competenti di margini di discrezionalità più ampi, a tutela delle esigenze del Comando di appartenenza

– Quanto alle condizioni che devono sussistere in ordine all’accoglimento dell’istanza, invece, la posizione dei Militari non si discosta da quella degli altri dipendenti pubblici. In particolare, è necessario che:
1. il Militare interessato sia genitore di un figlio minore, di età non superiore a tre anni;
2. vi sia un posto vacante presso la sede di destinazione, di corrispondente posizione retributiva;
3. vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione

– Non costituisce invece condizione indefettibile per l’accesso al beneficio che il Militare abbia contratto matrimonio. Il ricongiungimento familiare infatti opera anche in caso di mera convivenza more uxorio, senza preclusioni di sorta ed in assoluta parità rispetto all’ipotesi in cui sussista un rapporto di coniugio. Infatti, il nostro legislatore, con la Legge 20 Maggio 2016, N. 76, ha ormai equiparato il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili (tra l’altro, in relazione all’assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, nonché a proposito del subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto)

È chiaro dunque che l’istituto del ricongiungimento familiare non possa di certo fare eccezione, dovendo trovare applicazione dunque anche nel caso di mera convivenza di fatto. La stessa giurisprudenza amministrativa degli ultimi anni lo ha più volte ribadito (si veda da ultimo TAR Regione Calabria, Reggio Calabria del 10 Maggio 2019, N. 321)

Cari amici, speriamo di essere stati utili con questi approfondimenti ed aver chiarito meglio l’argomento nella sua complessità. Nei prossimi articoli vi daremo ancora qualche chiarimento sul Ricongiungimento Familiare e la Tutela della Genitorialità, e molto altro ancora. Condividete subito l’articolo con amici e colleghi. Buona Lettura!

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