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RICONGIUNGIMENTO DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

RICONGIUNGIMENTI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE MILITARE

 

Come visto nei precedenti articoli, l’istituto del ricongiungimento familiare è riconosciuto anche a livello Militare “tenendo conto del particolare stato rivestito” In rilievo l’Art. 1493 del Codice dell’Ordinamento Militare, D. Lgs N. 66/2010, il quale prevede espressamente che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternità e paternità

Ciò detto, i profili di maggiore problematicità nell’applicazione dell’istituto in commento sono sostanzialmente due, vediamoli insieme.

  • Il primo concerne il requisito della sussistenza di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva (in buona sostanza, di pari grado) presso la sede in cui si domanda di essere temporaneamente In particolare, è possibile per il Militare interessato ottenere l’accesso alle piante organiche del Comando di destinazione e soprattutto di appartenenza, allo scopo di dimostrare che l’eventuale accoglimento della domanda di ricongiungimento non sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio alcuno, non registrandosi alcuna situazione di carenza di organico
  • Il secondo filone giurisprudenziale che ha assunto massimo rilievo in punto di istanze di ricongiungimento familiare è quello della necessaria adeguata motivazione del provvedimento di diniego. Come si accennava in precedenza, infatti, in ambito Militare è riconosciuta all’Amministrazione in materia di ricongiungimento familiare una discrezionalità assai più ampia rispetto a quella di cui godono le altre Pubbliche Amministrazioni.

La motivazione dell’eventuale diniego non potrà riferirsi genericamente ad “esigenze di servizio” od anche soltanto alla “carenza d’organico del Comando di appartenenza” dovrà piuttosto tenere conto della ricorrenza in concreto dei presupposti di cui all’Art. 42 bis Legge 151/01, ed in particolare “delle funzioni effettive del Militare, dell’attuale impiego, delle possibilità di una sostituzione del dipendente senza pregiudizio per le esigenze organizzative del Comando”

CONCLUSIONI E SINTESI – IL DISEGNO DI LEGGE 791

Dalla sintetica analisi svolta si desume dunque, in conclusione, che il ricongiungimento familiare è un istituto diretto alla tutela della maternità e della paternità, in modo conforme all’Art. 29 della Costituzione e dunque radicato al massimo grado gerarchico delle fonti nel nostro ordinamento giuridico.  Come tale, per effetto del richiamo generale di cui all’Art. 1493 del Codice dell’Ordinamento Militare il suddetto ben può e deve trovare applicazione anche in ambito Militare.

In questo specifico contesto, il ricongiungimento familiare presenta tratti caratteristici non certo con riguardo ai suoi presupposti, quanto piuttosto in relazione alla maggiore discrezionalità che, in ragione dei peculiari compiti affidatile, è riconosciuta all’Amministrazione Militare da parte della giurisprudenza. Tale discrezionalità è tuttavia controbilanciata sia dalla necessaria soddisfazione del principio di trasparenza amministrativa, che si estrinseca nell’ampliamento del possibile oggetto delle istanze di accesso meritevoli di accoglimento anche agli atti da cui si evinca la dotazione organica dei Comandi interessati; sia dal rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli eventuali provvedimenti di diniego, chiamati a dare conto in maniera adeguata delle specifiche esigenze organizzative e di servizio che precludano se del caso all’interessato di vedere soddisfatta la propria istanza.

L’obiettivo di assicurare ai Militari maggiore trasparenza, magari anche sottraendo in parte all’Amministrazione le proprie prerogative discrezionali, ha mosso i promotori del Disegno di Legge 791, già in discussione in Senato lo scorso anno proprio in tema di “Ricongiungimento del Personale delle Forze Armate e di Polizia” Le soluzioni prospettate mirano ad imporre ai Comandi di dare conto dei posti vacanti e delle piante organiche, nonché di formare delle graduatorie liberamente accessibili a tutti gli interessati, da stilarsi sulla base di criteri predeterminati e tramite punteggi che tengano conto, tra l’altro, dell’anzianità di servizio, del numero dei figli e dell’eventuale presenza di gravi patologie all’interno del nucleo familiare.

Di certo, se approvate, le nuove norme potrebbero offrire valide risposte ai problemi che caratterizzano l’applicazione del ricongiungimento familiare.  Nel frattempo, però, è bene che si rafforzi comunque la consapevolezza della piena fruibilità di tale istituto anche in ambito Militare.

Cari amici, speriamo di essere stati utili con questi approfondimenti ed aver chiarito meglio l’argomento nella sua complessità. Condividete subito l’articolo con amici e colleghi. Buona Lettura!

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