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ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ART. 42 BIS LEGGE 151/2001

L’Art. 3 della Legge 24 Dicembre 2003, N. 350 ha introdotto all’interno del Testo Unico della Maternità e della Paternità l’Art. 42 bis che disciplina l’Assegnazione Temporanea, misura che non deve essere confusa con l’Assegnazione Provvisoria.

“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui all’Articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, N. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali”

Si tratta dunque di un’ulteriore possibilità concessa ai dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano figli di età inferiore ai 3 anni di età. Tramite tale istanza i dipendenti possono chiedere di essere assegnati temporaneamente, per un periodo non superiore a 3 anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolge attività lavorativa. Condizione essenziale per l’accoglimento della richiesta è che nella provinciaregione in questione sia presente un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. Inoltre, vi deve essere l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione.

L’istanza di Assegnazione Temporanea dovrà essere presentata sia all’Amministrazione di provenienza, sia all’Amministrazione di destinazione che dovrà accogliere l’istanza in oggetto. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro 30 giorni dalla domanda.

Il richiamo della norma alle “Amministrazioni Pubbliche” fa sì che del beneficio possano goderne i dipendenti di tutte le Amministrazioni dello Stato:

  • Ministeri e articolazioni territoriali (Es. motorizzazione civile, direzioni territoriali del lavoro, ufficio scolastico regionale)
  • Istituti e Scuole italiane di ogni ordine e grado, Istituzioni Universitarie
  • Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
  • Regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni
  • Enti pubblici di ricerca, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • Aziende sanitarie locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e Agenzie fiscali (dogane e monopoli)

Cari amici, tratteremo nei prossimi articoli l’Assegnazione Temporanea nelle Forze Armate ed i requisiti necessari per ottenerla. Condividete l’articolo con amici e colleghi. Buona lettura!

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