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ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI MEDICHE INTERFORZE

ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ AL SERVIZIO E DELLE INFERMITA’ DA CAUSA DI SERVIZIO

ART. 198 D. Lgs 15 Marzo 2010 – La Commissione medica ospedaliera interforze di Prima Istanza di cui all’Articolo 193 dell’Ordinamento Militare, territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell’avente diritto, effettua la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all’estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell’autorità stessa.

La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell’accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. L’interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l’Amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l’indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall’interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

Il verbale è trasmesso all’Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell’Articolo 8, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Ottobre 2001, N. 461, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all’interessato ai sensi del comma 2 previsto dello stesso Articolo 8.

La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all’Amministrazione nel termine di quindici giorni.

Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

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