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PARI OPPORTUNITÀ, NORMATIVA NAZIONALE

LE PARI OPPORTUNITA’ NELLE FORZE ARMATE

 

In Italia, con l’entrata in vigore della Costituzione, nella quale vengono introdotti degli obblighi in capo allo Stato per l’eliminazione delle disuguaglianze di natura sociale ed economica, viene di fatto sancito per la prima volta il concetto di eguaglianza e di pari opportunità. Bisognerà arrivare agli inizi degli anni ’90 per vedere i primi risultati dell’implementazione del citato concetto di uguaglianza con l’approvazione della Legge N. 125 del 10 Aprile 1991, riguardante le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro.

I principi delle Pari Opportunità definiti nella normativa Europea sono stati recepiti in Italia con il D. Lgs. N. 215/2003, con il D. Lgs. N. 216/2003, con la Legge N. 76/2006 ma anche con il D. Lgs. N. 165/2001 come modificato dall’Art. 21 della Legge N. 183/2010. Il D. Lgs. N. 198/2006Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’Articolo 6 della Legge N. 246 del 28 Novembre 2005, ha riassettato tutta la normativa in materia di pari opportunità. La norma, stabilendo il divieto di discriminazione tra uomo e donna, ne individua le varie tipologie e pone il divieto a qualsiasi forma delle stesse

– nell’accesso al lavoro

– nella retribuzione

– nelle prestazioni lavorative e nella carriera

– nell’accesso alle prestazioni previdenziali

– nell’accesso agli impieghi pubblici

– nell’arruolamento delle Forze Armate, nei corpi speciali e nel corpo della Guardia di Finanza

– nelle Carriere Militari

Ulteriori passi avanti sono stati fatti dallo Stato Italiano con l’approvazione della Legge N. 183 del 4 Novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” con la quale si è intervenuti sulla disciplina delle pari opportunità, sull’impiego femminile nonché sull’assistenza al personale diversamente abile di cui alla Legge N. 104 del 1992. Infine, con l’approvazione del Decreto Attuativo recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’Articolo 1 della Legge N. 183 del 10 Dicembre 2014” nell’ottica di una constante ricerca di miglioramento della condizione del personale lavoratore femminile e della tutela della genitorialità, sono state modificate le modalità di fruizione dei congedi parentali ed è stata introdotta una nuova figura di tutela che riguarda le lavoratrici vittime di violenza di genere.

Cari amici, nei prossimi articoli torneremo a parlare di Pari Opportunità, di regole per il Benessere del Personale Militare e di quello Civile. Condividete l’articolo con amici e colleghi!

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