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NEWS

SENTENZA DI MOBBING NELLE FORZE ARMATE

  • Giugno 28, 2022
RIESCE A DIMOSTRARE DI AVER SUBITO MOBBING IN SERVIZIO

 

La Sentenza che vi proponiamo oggi, differisce da tutte le altre e, tratta un argomento molto delicato, quello del MOBBING in ambito Militare. Un Militare dell’Aeronautica, difeso dall’Avvocato Michela Scafetta, è riuscito ad ottenere la Pensione Privilegiata dopo essere riuscito a convincere i giudici che il suo stato depressivo era stato causato anche dal trattamento vessatorio subito in servizio.

La richiesta del Militare presso la Corte dei Conti chiedeva l’annullamento del decreto negativo del Ministero della Difesa, emesso sulla base del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre all’atto dell’INPS con conseguente risarcimento del diritto di percepire la Pensione Privilegiata Ordinaria per la patologia “Depressione Maggiore Cronica” dipendente da causa di servizio. L’Ufficiale dell’Aeronautica Militare nel Dicembre 2014 venne giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dalla CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma per la patologia di cui “Persistente disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi confermati al test, precedentemente trattato con ricovero psichiatrico” e venne collocato in congedo anticipato per infermità non dipendente da causa di servizio.

Il Militare ritenne che la patologia fosse diretta conseguenza di fatti inerenti la sua condizione lavorativa e già nel 2013 aveva presentato istanza per la dipendenza da causa di servizio.

Nel 2016 l’INPS anticipò il provvedimento di diniego alla concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria, in quanto il Comitato di Verifica aveva espresso il parere che l’infermità “Sindrome ansiosa depressiva resistente ai farmaci” non poteva riconoscersi come dipendente da causa di servizio “in quanto trattasi di forma di nevrosi che si intrinseca con disturbi di somatizzazione scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano su personalità predisposta”

Sulla base del predetto parere, già il Ministero della Difesa aveva dichiarato l’infermità non dipendente da causa di servizio e respinto la richiesta di Equo Indennizzo.

Nell’Aprile 2017 il Militare agì per vie legali descrivendo minuziosamente il percorso di visite specialistiche e di cure al quale si era sottoposto fino alla cessazione dal servizio. La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Emilia Romagna ha così interpretato le motivazioni del contezioso.

LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI

Ad esito dell’Istruttoria compiuta, la Sezione della Corte dei Conti ritiene che il ricorso proposto meriti accoglimento. L’Ufficio Medico Legale con la partecipazione di un esperto esterno specialista ospedaliero in psichiatria, ha svolto un’approfondita analisi della fattispecie, nel pieno contraddittorio con i periti delle parti, sottoponendo il ricorrente a visita diretta al fine di valutare il servizio svolto e l’incidenza del nesso causale stesso.

In particolare ha posto in rilievo che il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa “è andato incontro a diverse situazioni di pericolo per la propria vita durante le missioni all’estero e a particolari situazioni vessatorie da parte di superiori gerarchici, come ampiamente documentato da indagini svolte e i cui resoconti investigativi sono presenti in Atti”

I gravi fatti di servizio che hanno concorso in modo determinante all’insorgere ed all’aggravarsi della patologia psichiatrica trovano piena prova nella documentazione.

Le conclusioni cui è pervenuta l’indagine penale confermano “situazioni suscettibili di essere comprese nel fenomeno noto come Mobbing in ambito Militare”

In effetti, la presente indagine contiene tutti gli elementi costituenti il fenomeno reato: azioni ingiustificate, emarginazione sociale, violenza psicologica e professionale. Il tutto correlato da apposita documentazione sanitaria comprovante “una condizione di depressione maggiore cronicizzata in disturbo dell’adattamento in situazione occupazionale con aspetti avversativi”

Il ricorso viene accolto con accertamento del diritto del ricorrente alla Pensione Privilegiata Ordinaria di Prima Categoria vitalizia, Tabella A per l’infermità “Sindrome ansioso depressiva, resistente ai farmaci” a decorrere dalla data di congedo, avvenuto il 25 Maggio 2015, da durare a vita.

Cari amici, Condividete l’articolo con amici e colleghi. Buona lettura!

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